Scenario legislativo
Musicoterapista clinico solo IN TEAM CON PROFESSIONI SANITARIE
In questo periodo storico che si prolunga ormai da trent’anni, in Italia si sta sperimentando di tutto, per quanto riguarda la musica in , per , con.....terapia. E mentre si sperimenta, ci si confronta, sia sul piano scientifico, epistemologico, istituzionale che giuridico. I legislatori ci osservano e vedono che molte realtà (associazioni e singoli) svolgono attività di formazione usando metodi ben diversi; per cui essi stessi sono disorientati e non si decidono ad accogliere istanze di riconoscimento vero , specialmente se esse riguardano i segmenti professionali della filiera della salute. Finché non troveremo l’unità nelle procedure di ricerca, di prassi e di formazione professionale, non approderemo ad una professione sanitaria e/o sociosanitaria
Nel frattempo molti colleghi fanno interventi sotto mentite spoglie; altri, come nel mio caso, prendono atto che esiste solo il progetto musicoterapia d'equipe .
La formazione è, si sa, sia pubblica che privata. La pubblica è gestita dal Miur, l’esercizio delle professioni è gestito dal Ministero di giustizia che nel nostro caso si coordina con il Ministero della salute. Fare un corso può essere lecito , ma non ha nulla a che vedere con l’esercizio della
Moralmente ritengo che la cosa vada comunicata o, quantomeno, chiarito.
La legge 4 non abilita all’esercizio della professione ma cerca di ordinare il mondo delle associazioni non organizzate escludendo l’area sanitaria , che compete alle professioni riconosciute che trova spazio nel sito del Min. della Salute. Un corso anche ottimo non abilita all’esercizio di una professione con al suo interno la parola terapia.
Esistono, inoltre, dei master o simili approvati dai conservatori. Il problema non è nelle competenze messe in campo dalla docenza dei "master" ma è tutto istituzionale.
Non voglio tediare citando leggi dello Stato e decreti Miur ma se ne deduce che :
1- la Musicoterapia in Italia non è riconosciuta e quindi non esiste percorso formativo riconosciuto nè possibilità di rilasciare un diploma, ma solo un attestato. Il diploma può essere rilasciato solo dopo percorsi formativi inseriti negli ordinamenti didattici e assegnati in collaborazione con i settori universitari delle discipline mediche o psicologiche . Ma comunque cio' non abilita alla professione nel settore
2- Conseguentemente non può essere riconosciuto nessun percorso formativo che non abbia le succitate caratteristiche neanche se condotto da un istituto legalmente riconosciuto come può essere l’Università o il Conservatorio, in quanto il corso non potrebbe essere abilitante all’esercizio della professione sociosanitaria del musicoterapista clinico perché tale professione non è ancora stata istituita e legalizzata dalle istituzioni
3- Nell’allegato dei bandi ci sono spesso parecchie imprecisioni. Una fra tutte è l’asserzione che il professionista che uscirebbe dal master sarebbe tutelato dalla legge 4/2013. Niente di più inesatto, in quanto, come affermato nelle premesse, quella del musicoterapista è una professione sociosanitaria ( c'e' scritto terapia ) e tutte le professioni che interagiscono con le patologie non possono essere garantite dalla legge 4 ma debbono essere garantite da pubblici elenchi depositati presso il Ministero della Giustizia e della Salute e non presso il Ministero dello Sviluppo Economico come lo sono le professioni che hanno aderito alla legge.
Altra contraddizione evidente è quella in cui, mentre si definisce quella del musicoterapista una professione che fa interventi terapeutici e riabilitativi ( professione sanitaria , cfr sentenza Alta Corte per la Campania) ), si afferma talvolta scorrettamente che è “riconosciuta ” dalla Regione (le Regioni non possono riconoscere professionalità sanitarie , ci sono molte sentenze ed enunciati ministeriali a riguardo ) e garantita dalla legge 4/2013 (anche qui ci sono svariati enunciati dei vari ministri della Salute che negano questa garanzia perché confermano nel contempo che la musicoterapia e' potenzialmente materia sanitaria che non riguarda la legge 4 ).
Dopo questa succinta premessa posso dire che ben vengano le sperimentazioni delle Università e dei Conservatori , ma il Biennio di Specializzazione in Musicoterapia può essere istituito soltanto se il Biennio va a completare una laurea ipotetica magistrale in musicoterapia specializzandola ; la specializzazione non può essere istituita se prima non si istituisce il triennio formativo di base in Musicoterapia , triennio da realizzare congiuntamente a medicina e psicologia che naturalmente potrebbe soddisfare anche chi intende lavorare con la musicoterapia in un settore che non sia clinico.
Non mi risulta che ci sia interesse per il riconoscimento in ambito sanitario.
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